Art. 1.

      1. I cicli produttivi del polo industriale di Porto Marghera, riguardanti la filiera della chimica del cloro, devono essere progressivamente dismessi entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti firmatari dell'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera, sottoscritto a Roma il 21 ottobre 1998, approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1999, individuano i cicli produttivi interessati e definiscono i tempi e le modalità della loro dismissione, nonché i necessari interventi di bonifica e di ripristino ambientale, anche sulla base del medesimo Accordo.
      3. L'area oggetto degli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le operazioni di bonifica previste, deve comunque mantenere le sue caratteristiche infrastrutturali utili a favorire e a incentivare l'insediamento di nuove attività produttive ad elevata sostenibilità ambientale, nel quadro delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti.